Sez. 5, Sentenza n. 5777 del 08/05/2000 (Rv. 536238 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Atto di appello - Notifica alla parte presso il domicilio da questa eletto anziché presso il procuratore costituito - Esistenza di procura "ad litem" svincolata dalla elezione di domicilio - Conseguenze - Mera nullità della notifica e non inesistenza - Conseguenze - Assegnazione, in mancanza di costituzione dell'appellato, di un termine ex art. 291 cod.proc.civ. per la rinnovazione della notifica - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In presenza di una procura "ad litem" svincolata dalla elezione di domicilio, attraverso due manifestazioni di volontà ontologicamente differenti, la notifica dell'atto di appello alla parte presso il domicilio da questa eletto, anziché presso il procuratore costituito, non è inesistente, ma soltanto nulla, con la conseguenza che, in caso di mancata costituzione dell'appellato, il giudice deve assegnare all'appellante, per la prosecuzione del giudizio, un termine perentorio, ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod.proc.civ., per il rinnovo della notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)