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Sez. 3, Sentenza n. 2654 del 12/10/1994 Cc. (dep. 18/11/1994) Rv. 200720 - 01

Finanze e tributi - Amnistia | Sospensione del procedimento penale per il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto - Omissione e relativa decisione - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1994-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200720-01

Finanze e tributi - Amnistia

In materia di amnistia per reati tributari, la sospensione necessaria del procedimento penale - nella specie stabilita dall'art. 2 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte effettivamente operate sui compensi corrisposti per il lavoro dipendente -, si inscrive nella categoria della cosiddetta sospensione automatica, non essendo collegata ad un provvedimento giudiziale di sospensione avente effetti costitutivi, e non comporta la sospensione di ogni attività processuale, ma solo della definizione del processo. Tuttavia l'omessa sospensione dello stesso e la relativa decisione non comportano alcuna nullità, perché il principio di tassatività che disciplina detto istituto non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.

Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 art. 1 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)