Sez. 3, Sentenza n. 2654 del 12/10/1994 Cc. (dep. 18/11/1994) Rv. 200720 - 01
Finanze e tributi - Amnistia | Sospensione del procedimento penale per il reato di omesso versamento delle ritenute di acconto - Omissione e relativa decisione - Nullità - Sussistenza - Esclusione - Ragione.
Finanze e tributi - Amnistia
In materia di amnistia per reati tributari, la sospensione necessaria del procedimento penale - nella specie stabilita dall'art. 2 d.P.R. 20 gennaio 1992, n. 23 per il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte effettivamente operate sui compensi corrisposti per il lavoro dipendente -, si inscrive nella categoria della cosiddetta sospensione automatica, non essendo collegata ad un provvedimento giudiziale di sospensione avente effetti costitutivi, e non comporta la sospensione di ogni attività processuale, ma solo della definizione del processo. Tuttavia l'omessa sospensione dello stesso e la relativa decisione non comportano alcuna nullità, perché il principio di tassatività che disciplina detto istituto non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 art. 1 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)