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Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 27/05/1998 Ud. (dep. 03/07/1998) Rv. 211354 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Reati edilizi - Condono edilizio - Omessa sospensione del procedimento - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Previsione di sanzione processuale - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211354-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di illeciti urbanistici la mancata erronea sospensione del procedimento non produce alcuna nullità, essendo tale omissione priva di sanzione processuale. Infatti il principio di tassatività delle nullità non consente di inquadrare tale omissione in questa categoria generale.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 44 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)