Sez. 3, Sentenza n. 11838 del 18/11/1997 Ud. (dep. 18/12/1997) Rv. 209343 - 01
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA | Reati tributari - Omessa sospensione del procedimento - Invalidità - Esclusione - Mancata esecuzione degli adempimenti richiesti per la definizione agevolata - Applicazione dell'amnistia - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - AMNISTIA
L'omessa sospensione del processo penale per reati tributari, prevista dal d.p.r. 20 gennaio 1992 n. 23 di concessione di amnistia, non è causa di nullità, di inutilizzabilità, di inesistenza o di incompetenza funzionale, ma determina solo un vizio del procedimento da valutare in relazione all'effettivo nocumento patito dall'interessato; ne consegue che, pur non essendo stata disposta la sospensione "de qua", non è applicabile l'amnistia al sostituto d'imposta che non abbia provveduto nei termini di legge all'assolvimento degli adempimenti previsti, tra i quali rientrano la presentazione della dichiarazione integrativa nonché l'effettivo pagamento delle somme dovute e determinate in base alle condizioni ed ai presupposti stabiliti dalla legge 30 dicembre 1991 n. 413, in tema di definizione agevolata dei rapporti tributari, alla quale il d.p.r. n. 23 del 1992 opera espresso rinvio.
Riferimenti normativi: DPR 20/01/1992 num. 23 art. 1 CORTE COST., DPR 20/01/1992 num. 23 art. 2 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)