Sez. 6, Sentenza n. 49966 del 09/11/2004 Cc. (dep. 30/12/2004) Rv. 230387 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE | Confisca in caso di patteggiamento - Interesse ad impugnare dell'imputato - Indicazione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - PATTEGGIAMENTO - sentenza - IN GENERE
In tema di patteggiamento, allorchè il giudice di merito abbia, sulla base di un accertamento di fatto, affermato in sentenza e correttamente motivato che il bene sequestrato costituisce "prezzo" del reato, legittimamente ne viene disposta la confisca ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen. e l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato deve essere rigettato. Là dove invece il giudice di merito abbia provveduto alla confisca dello stesso bene, pur qualificandolo, dopo l'accertamento di fatto, come "prodotto" o "profitto", l'eventuale ricorso per cassazione dell'imputato va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo vantare costui un diritto alla restituzione di un bene acquisito sulla base di un negozio "contra legem". Nel caso infine in cui il giudice di merito, senza curarsi di provvedere alla qualificazione e senza motivazioni od accertamenti, abbia provveduto alla confisca del bene, sussiste l'interesse all'impugnazione da parte dell'imputato, quando costui abbia contestato nel giudizio di merito (anche solo nei motivi di ricorso), l'esistenza di un qualsiasi nesso tra il reato e il bene. In tale ultima ipotesi il giudice di legittimità, cui è precluso qualsiasi accertamento di fatto, non potendo annullare con rinvio una sentenza resa in sede di patteggiamento, deve limitarsi ad eliminare la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)