Sez. 4, Sentenza n. 3200 del 15/10/1999 Cc. (dep. 27/10/1999) Rv. 215003 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Confisca del denaro sequestrato in quanto prezzo del reato - Mancanza di motivazione sulla qualità di prezzo - Conseguenze - Annullamento con rinvio della sentenza di patteggiamento - Questione da risolversi in sede esecutiva.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In tema di patteggiamento per reati in materia di stupefacenti ove il giudice abbia disposto la confisca del denaro in possesso dell'imputato senza motivare in ordine alla qualità di "prezzo" del reato, meramente asserita, sussiste l'interesse dell'imputato all'impugnazione allorché il medesimo ricorrente contesti la riconducibilità di tale denaro alla attività di spaccio e la sentenza, attesa la peculiarità del rito speciale, deve essere annullata senza rinvio, eliminandosi la disposizione relativa alla confisca, allo scopo di consentire all'interessato di far valere le sue ragioni in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 262, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 262, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 264, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 264, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)