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Sez. 6, Sentenza n. 36405 del 03/06/2014 Ud. (dep. 29/08/2014) Rv. 260027 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO | Perdita di efficacia del sequestro - Reato di cui all'art. 334 cod. pen. - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260027-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - SOTTRAZIONE O DANNEGGIAMENTO DI COSE SOTTOPOSTE A PIGNORAMENTO O A SEQUESTRO

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro penale, è necessaria la contemporaneità della condotta tipizzata con la effettività del vincolo apposto sul bene, con la conseguenza che la prima rileva solo se insiste su cose sequestrate con un atto, pur invalido, ma efficace e sino a quando gli effetti del sequestro non siano cessati o direttamente in forza di legge ovvero per una pronuncia adottata dall'Autorità giudiziaria o amministrativa. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso la sussistenza del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. sulla base del rilievo che la condotta dell'agente si collocava in un momento successivo rispetto al provvedimento di dissequestro dei beni, immediatamente esecutivo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 334 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)