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Sez. 1, Sentenza n. 10194 del 26/07/2001 (Rv. 548496 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento della violazione - Opposizione in sede giurisdizionale - Ammissibilità - Previo ricorso al Prefetto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548496-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative per la violazione della disciplina della circolazione stradale, il previo esperimento del ricorso amministrativo al Prefetto è meramente facoltativo, potendo l'interessato, secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 203 C.d.S. fornita dalla Corte Cost. (sentenze nn. 255 e 311 del 1994, n. 437 del 1995, e ordinanza n. 315 dello stesso anno), rivolgersi al giudice indipendentemente da esso, mediante l'impugnazione del verbale di accertamento, nelle forme previste dall'art. 22 della legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)