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Sez. 1, Sentenza n. 4486 del 05/05/1999 (Rv. 526032 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione al Pretore - Previo ricorso al Prefetto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526032-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione della disciplina della circolazione stradale, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 è applicabile anche nel caso in cui sia mancata l'emissione di una ordinanza - ingiunzione nei confronti del trasgressore e la pretesa della P.A. si fondi sul solo verbale di accertamento, essendo rimesso il previo esperimento del ricorso amministrativo alla scelta dell'interessato, il quale può rivolgersi al giudice indipendentemente da esso a norma dell'art. 203 del cod. strada. L'opposizione, anche nell'ipotesi considerata, appartiene alla competenza per materia del Pretore ai sensi dell'art. 22 cit., mentre è esclusa, stante la abrogazione del terzo comma dell'art. 7 cod. proc. civ., ad opera del D.L. 18 dicembre 1985 n. 432, la competenza del giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Decreto Legge 18/12/1985 num. 432, Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)