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Sez. U, Sentenza n. 779 del 16/11/1999 (Rv. 531139 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Sanzioni amministrative pecuniarie - Verbale di accertamento - Pretesa esecutività per mancata presentazione del ricorso al Prefetto - Contestazione giudiziale della pretesa sanzionatoria - Procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione ex artt. 22 e 23 legge 689 del 1981 - Applicabilità - Competenza per materia del pretore - Sussistenza - Interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale - Opposizione anche in difetto di ricorso al prefetto - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531139-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada, lo speciale procedimento di opposizione previsto dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con relativa competenza per materia del pretore, sono applicabili anche nel caso in cui manchi un'ordinanza-ingiunzione, e la pretesa sanzionatoria della pubblica amministrazione si basi su un verbale di accertamento di cui viene fatta valere - anche se non fondatamente - l'esecutività (per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione amministrativa) prevista dall'art. 142 bis, primo comma, del d.P.R. n. 303 del 1959 (previgente codice della strada), nel testo di cui all'art. 24 legge 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dall'art. 203, terzo comma del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada), in caso di mancata proposizione, nel termine di legge, del ricorso al prefetto. Secondo l'interpretazione adeguatrice della normativa del codice della strada prescritta dalla Corte costituzionale (sentenze n. 255 e 311 del 1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) il previo esperimento del ricorso amministrativo è, difatti, meramente facoltativo, potendosi l'interessato rivolgere al giudice indipendentemente da esso.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/03/1989 num. 122 art. 24 CORTE COST., Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)