Sez. 5, Sentenza n. 15462 del 30/06/2010 (Rv. 613879 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile compreso nel fallimento - Presentazione della dichiarazione - Obbligo del curatore fallimentare - Omissione - Conseguenze sanzionatorie - Configurabilità - Debenza dell'imposta - Obbligo a carico del fallito - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la dichiarazione di fallimento - non comportando il venir meno dell'impresa, ma solo la perdita della legittimazione sostanziale e processuale da parte del suo titolare, nella cui posizione subentra il curatore fallimentare - implica che la relativa obbligazione continua a gravare sul fallito, nel presupposto che il bene resta nel suo patrimonio, nonostante lo spossessamento conseguente all'apertura della procedura concorsuale, ricollegandosi l'effetto traslativo della proprietà solo all'emanazione del decreto di trasferimento a cura del giudice delegato; sono invece a carico del curatore le sanzioni pecuniarie connesse all'omessa denuncia, trattandosi di attività che compete in proprio a tale soggetto, individuabile pertanto quale persona fisica che ha commesso la relativa violazione tributaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)