Sez. 1, Sentenza n. 3999 del 22/04/1999 (Rv. 525619 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE | Norme comunitarie - Regolamenti - Efficacia diretta nell'ordinamento interno - Portata - Prevalenza sulla legislazione nazionale ove contrastante - Conseguenze - Caducazione automatica di ogni normativa nazionale precedente o successiva - Esclusione - Fattispecie in tema di regolamentazione della pesca non a strascico.
COMUNITÀ EUROPEA - IN GENERE
Al pari delle altre disposizioni comunitarie, anche i regolamenti sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, (solo se) in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all'esame del giudicante risulta attratta, "ratione materiae", nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo del giudice (nell'affermare il suindicato principio di diritto la C.S. ha, nella specie, confermato la decisione del giudice di merito che, nell'irrogare al ricorrente una sanzione amministrativa per aver esercitato attività di pesca non a strascico con rete di lunghezza superiore ai 2500 mt., aveva ritenuto violato il precetto di cui all'art. 15 legge 963/65 - integrato dall'art. 2 D.M. 6 agosto 1991 -, precetto ribadito dal regolamento comunitario 345/92 che, nel prevedere disposizioni dal contenuto identico a quello della normativa nazionale, aveva confermato la perdurante vigenza di quest'ultima, rafforzandone la portata precettiva).
Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario del 1992 num. 345, Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 25/08/1988 num. 381, DM Trasporti 22/05/1991 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)