Sez. 6 - , Sentenza n. 28231 del 13/02/2019 Ud. (dep. 27/06/2019) Rv. 276226 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Calunnia - Reato presupposto - Procedibilità a querela - Differenze con la querela di falso - Conseguenze.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
Non è configurabile il delitto di calunnia allorché la falsa incolpazione abbia ad oggetto reato procedibile a querela in relazione al quale la stessa non sia stata presentata, senza che possa rilevare in senso contrario la intervenuta proposizione di querela di falso ex art. 221 cod. proc. civ., attesa la sua valenza autonoma e distinta rispetto alla querela.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 485, Cod. Pen. art. 368, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/01/2016 num. 7 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 221
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)