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Sez. 2, Sentenza n. 15559 del 24/11/2005 Ud. (dep. 04/05/2006) Rv. 234340 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Reato di pericolo - Possibilità dell'inizio di un procedimento penale - Sufficienza - Difetto di procedibilità - Effetto preclusivo di una precedente sentenza irrevocabile - Condizioni ostative alla sussistenza del reato.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234340-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE

Il delitto di calunnia, che è reato di pericolo per la cui integrazione è sufficiente anche la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non si configura quando la falsa accusa ha ad oggetto fatti per i quali l'esercizio dell'azione penale è paralizzato dal difetto di una condizione di procedibilità, ed in particolare dall'effetto preclusivo derivante dalla decisione irrevocabile di un precedente giudizio sugli stessi fatti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)