Sez. 6, Sentenza n. 35800 del 29/03/2007 Ud. (dep. 28/09/2007) Rv. 237421 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE | Incolpazione di reato perseguibile a querela di parte - Mancata presentazione della querela - Configurabilità del reato - Esclusione.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE
Il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo ed è, quindi, sufficiente, per la sua integrazione, la possibilità che l'autorità giudiziaria dia inizio al procedimento per accertare il reato incolpato con danno per il normale funzionamento della giustizia. Ne consegue che il delitto deve escludersi quando il reato incolpato sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche precisato che la calunnia deve invece ritenersi sussistente quando il fatto oggetto dell'incolpazione non costituisca più reato o diventi perseguibile a querela per sopravvenuta innovazione legislativa, ovvero risulti coperto da una causa estintiva, come la prescrizione e l'amnistia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)