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Sez. 3, Sentenza n. 4282 del 17/05/1990 (Rv. 467231 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1990-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467231-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - CANONE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL D.L. N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 24 luglio 1973 n. 426, interpretato nel senso che l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria è comminata soltanto con riferimento ai contratti soggetti a proroga e non pure in riferimento a quelli aventi scadenza pattizia al di là del termine di proroga, trattandosi di situazioni collocate in tempi diversi e quindi differenziate in correlazione alla finalità antinflazionistica che il legislatore, con criteri politici e sociali insindacabili, persegue con modalità diverse nel tempo, in relazione appunto ai mutamenti dei valori monetari e dell'inflazione. (V 4522/87, mass n 453220; (V 4058/85, mass n 441581; (V 6035/83, mass n 430844).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)