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Sez. 3, Sentenza n. 4522 del 16/05/1987 (Rv. 453220 - 01)

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453220-01

LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426 DEL 1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 24 luglio 1973 n. 426 - laddove interpretato nel senso che l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria è comminata soltanto con riferimento ai contratti sottoposti a proroga e non pure in riferimento a quelli aventi scadenza a pattizia al di là del termine di proroga - , trattandosi di situazioni che, pur presentando somiglianze strutturali, si presentano cronologicamente differenziate in correlazione alla finalità antinflazionistica perseguita dal legislatore attraverso una scelta a lui demandata ed ispirata a criteri politici e sociali insindacabili. (Conf 4058/85, mass n 441581; (Conf 6035/83, mass n 430844; (Conf 6471/81, mass n 417303).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)