Sez. 3, Sentenza n. 4058 del 05/07/1985 (Rv. 441581 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AUMENTI - IN GENERE - CLAUSOLE DI ADEGUAMENTO DEL CANONE - INEFFICACIA EX ART. 1 DEL DECRETO LEGGE N. 426/1973 - APPLICABILITÀ AI SOLI CONTRATTI SOGGETTI A PROROGA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA PREDETTA NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 24 luglio 1973 n. 426 - laddove interpretato nel senso che l'inefficacia delle clausole di adeguamento dei canoni di locazione dirette a compensare eventuali effetti di svalutazione monetaria è comminata soltanto con riferimento ai contratti sottoposti a proroga e non pure in riferimento a quelli aventi scadenza pattizia al di là del termine di proroga -, trattandosi di situazioni che, pur presentando somiglianze strutturali, si presentano cronologicamente differenziate in correlazione alla finalità antinflazionistica perseguita dal legislatore attraverso una scelta a lui demandata ed ispirata a criteri politici e sociali. (Conf 6035/83, mass n 430844; (Conf 6471/81, mass n 417303).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 426 art. 1 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)