diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 13566 del 02/11/2001 (Rv. 549960 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito della sentenza impugnata - Dichiarazione di conformità all'originale emessa dall'autorità competente - Necessità - Omissione - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549960-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

Secondo quanto prescrive l'art. 369, comma secondo, n. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile qualora non risulti dal fascicolo di ufficio recante i documenti originali allegati allo stesso che sia stata depositata e unitamente al ricorso la copia autentica del provvedimento impugnato, contenente, come tale, la certificazione di conformità all'originale proveniente da chi ha autorità per verificarne la corrispondenza all'originale stesso. (Nella specie, unitamente al ricorso notificato, risultava depositata una copia della sentenza impugnata non recante alcuna menzione di conformità all'originale, risultandovi esclusivamente apposta due volte la firma del Direttore della Cancelleria senza alcuna altra dicitura relativa alla conformità con l'originale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 57, Legge 10/07/1975 num. 311 art. 2 CORTE COST., Legge 10/07/1975 num. 311 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)