Sez. L, Sentenza n. 17995 del 16/12/2002 (Rv. 559281 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Deposito della sentenza impugnata - Dichiarazione di conformità all'originale emessa dall'autorità competente - Necessità - Omissione - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO
L'art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. prescrive che unitamente al ricorso per cassazione (e al ricorso incidentale, in forza del richiamo contenuto nel successivo art. 371, comma terzo), deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata, e poiché tale disposizione è dettata a salvaguardia della fedeltà documentale non sono consentite forme alternative o equipollenti, quali il deposito di una copia priva dell'attestazione di autenticità o la conoscenza della sentenza stessa, desumibile da altri atti del processo (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la improcedibilità del ricorso e del ricorso incidentale in quanto il ricorrente aveva depositato fotocopia, priva della attestazione di autenticità, di una copia autentica della sentenza impugnata, mentre la ricorrente incidentale aveva depositato una semplice copia fotostatica, priva di qualsiasi attestazione di autenticità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 2, Cod. Proc. Civ. art. 371 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)