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Sez. 1, Sentenza n. 4066 del 08/07/1982 (Rv. 422039 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTROLLO DELLA CORTE D'APPELLO - ASPETTI PROCEDURALI E SOSTANZIALI - VALUTAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422039-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI - CONTROLLO DELLA CORTE D'APPELLO - ASPETTI PROCEDURALI E SOSTANZIALI - VALUTAZIONE - LIMITI.*

Ai fini della dichiarazione di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio concordatario, il controllo demandato alla Corte d'appello, per quanto attiene al profilo procedurale, concerne gli elementi essenziali del diritto di agire e di resistere a difesa dei propri diritti (i quali si identificano nella Competenza giurisdizionale, nella regolarità della citazione, nella legittimazione, nella rappresentanza e nella declaratoria di contumacia nel processo canonico) sempre che nel decreto di trasmissione della segnatura apostolica non risulti effettuata tale verifica, ovvero che la parte interessata, in contrasto con siffatta dichiarazione, deduca elementi di fatto e di diritto idonei a consentire l'accertamento in concreto delle lamentate violazioni; mentre, per ciò che inerisce al rispetto delle norme sostanziali di ordine pubblico, dati i limiti della copertura costituzionale goduta dalle norme concordatarie, riguarda soltanto quelle Disposizioni involgenti principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello stato. (V 4101/75, mass n 378415).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34, Legge 27/05/1929 num. 810 art. 1 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)