diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4101 del 13/12/1975 (Rv. 378415 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NECESSITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1975-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378415-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - DISPENSA DA MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO - NULLITA - SENTENZA DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - DELIBAZIONE - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO - ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO DA PARTE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI - NECESSITA - CONSEGUENZE.*

A norma dell'art 17 della legge 27 maggio 1929 n 847, il procedimento dinanzi alla Corte di appello, rivolto alla dichiarazione di esecutivita della sentenza ecclesiastica di nullita di un matrimonio concordatario o della dichiarazione di dispensa da matrimonio rato e non consumato, puo essere iniziato anche di ufficio in base alla semplice trasmissione di tali provvedimenti da parte del supremo tribunale della segnatura apostolica. Peraltro, la Corte di appello, cui i cennati provvedimenti vengano presentati, d'ufficio o da una delle parti, unitamente al decreto del tribunale della segnatura attestante l'avvenuto controllo previsto dall'art 34 del concordato, non puo emanare la pronunzia di esecutivita senza aver preventivamente verificato che nel relativo procedimento sia stato istaurato un legittimo contraddittorio. A tal fine, la detta Corte deve disporre che siano avvertite le parti non spontaneamente costituitesi e che sia data ad esse la possibilita giuridica e di fatto di svolgere adeguatamente, tramite i loro difensori, le difese rispettivamente ritenute utili. (V 913/73, mass n 363276).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 34 all. C, Legge 27/05/1929 num. 847 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)