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Sez. 6, Sentenza n. 15955 del 01/03/2001 Ud. (dep. 18/04/2001) Rv. 218875 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ | Scriminante - Formula "perché il fatto non costituisce reato" - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/218875-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECLARATORIA IMMEDIATA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ

Fra le cause di non punibilità previste dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., rientra anche il fatto non punibile per l'esistenza di una scriminante, atteso che la formula <<perché il fatto non costituisce reato>> comprende tutte le ipotesi - generali e speciali - di esclusione della punibilità (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 343 cod. pen., commesso da un avvocato in udienza nei confronti di un magistrato del pubblico ministero, sebbene lo stesso giudice avesse mostrato di non dubitare che nel fatto fosse ravvisabile la scriminante di cui all'art. 598 cod. pen., non presa in considerazione solo perché tale genere di cause di non punibilità non sarebbero espressamente previste nell'ambito dell'art. 129, comma 2, cod. proc.pen.).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 598 CORTE COST., Cod. Pen. art. 343 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 531

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)