Sez. 3 - , Sentenza n. 6354 del 11/10/2018 Ud. (dep. 11/02/2019) Rv. 274999 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Verbale di contestazione redatto dalla Guardia di Finanza - Acquisizione in giudizio con il consenso dell’imputato - Revocabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
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Il documento acquisito nel processo penale esplica i propri effetti probatori in ogni fase dello stesso, a prescindere dalla contraria volontà della parte che l'abbia allegato o che abbia prestato il consenso alla sua acquisizione, perché le disposizioni degli artt. 234 e ss. cod. proc. pen., che disciplinano la materia, non consentono di operare distinzioni fra le diverse fasi processuali. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto legittima l'utilizzazione, ai fini del giudizio di responsabilità penale, del verbale di constatazione della Guardia di finanza, allegato dall'imputato all'istanza di revoca del sequestro preventivo, al solo scopo di supportarne la fondatezza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)