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Sez. 6, Sentenza n. 21434 del 17/04/2012 Ud. (dep. 04/06/2012) Rv. 252787 - 01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Deposito nell'ufficio postale - Incaricato del ritiro - Requisiti ex l. n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252787-01

NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In caso di notificazione a mezzo posta l'incaricato del ritiro presso l'ufficio postale non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, previsti per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sulla busta, essendo sufficiente che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna. (Nella specie, la Corte ha ritenuto regolare la notifica essendo stato l'avviso di giacenza ritirato dalla madre dell'imputato, non dichiaratasi convivente).

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)