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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17461 del 01/09/2016 (Rv. 640792 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione d'inabilità ex art. 12 della l. n. 118 del 1971 - Requisiti sanitario e reddituale - Natura - Sentenza di rigetto per assenza del solo requisito reddituale - Appello relativo al requisito sanitario - Necessità - Esclusione - Decisione d'appello di accoglimento in base al solo requisito reddituale - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2016-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640792-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riferimento alla pensione d'inabilità civile, prevista dall'art. 12 della l. n. 118 del 1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, i requisiti relativi alle condizioni sanitarie e a quelle reddituali integrano fatti costitutivi del diritto preteso, per cui, ove in primo grado la domanda sia stato negata in base all'esclusione del solo requisito economico, senza alcun esame di quello sanitario, l'ente convenuto, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa, stante il disposto di cui all'art. 346 c.p.c. che impone la riproposizione a pena di decadenza delle eccezioni in senso proprio e non delle mere difese, dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda, con l'ulteriore conseguenza che, ove il giudice d'appello abbia accolto la pretesa sull'esame del solo requisito reddituale, è ammissibile il ricorso per cassazione per l'omessa verifica di quello sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)