Sez. L, Sentenza n. 12800 del 14/12/1995 (Rv. 495067 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Requisito economico - Elemento costitutivo della pretesa - Configurabilità - Sentenza di rigetto fondata sull'assenza del requisito sanitario - Ministero dell'Interno - Appello o riproposizione di eccezione relativamente al requisito economico - Necessità - Esclusione - Sentenza d'appello d'accoglimento della domanda - Omesso esame del requisito economico - Motivo di ricorso per cassazione - Ammissibilità.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento all'assegno d'invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971 a favore dei mutilati ed invalidi civili, il requisito relativo alle condizioni reddituali integra un fatto costitutivo del diritto alla stessa stregua di quello riguardante gli aspetti sanitari, come si deduce sia da elementi letterali, sia dalla "ratio" di una normativa coordinatamente volta a tutelare le situazioni di debolezza sociale caratterizzate dal concorso di disagiate condizioni economiche e di età avanzata ovvero (eventualmente anche in concorso con quest'ultima) di menomazione dello stato di salute (artt. 26 legge n. 153 del 1969, 12 e 13 legge n. 118 del 1971). Conseguentemente, se, nel caso in cui il diritto all'assegno sia stato dichiarato in primo grado sulla base soltanto dell'accertamento del requisito sanitario, è onere dell'amministrazione convenuta appellare la relativa pronuncia anche per l'omesso accertamento delle condizioni economiche, pena il formarsi del giudicato interno implicito sull'esistenza di tale fatto costitutivo del diritto alla prestazione, quando invece (come nella specie) la domanda sia stata rigettata in base all'esclusione del requisito sanitario, e manchi qualsiasi esame circa il requisito economico, il Ministero dell'interno, totalmente vittorioso, non ha alcun onere di impugnativa, e neanche ha la necessità di rilevare in appello il mancato accertamento delle condizioni economiche, in quanto l'art. 346 cod. proc. civ. impone di riproporre espressamente, a pena di decadenza, le eccezioni in senso proprio e non anche le semplici difese, dirette ad evidenziare il difetto di un elemento costitutivo della domanda. Pertanto la stessa parte può dolersi in cassazione della omessa verifica del requisito reddituale da parte del giudice di appello che abbia accolto la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)