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Sez. 3, Ordinanza n. 7903 del 22/03/2024 (Rv. 670528-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Giudizio di primo grado - Pretesa dell'attore - Contestazione sia nell'an che nel quantum - Rigetto della domanda - Convenuto - Richiesta di conferma della sentenza impugnata - Sufficienza - Riproposizione delle contestazioni in ordine al quantum - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670528-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)

Il convenuto, che nel giudizio di primo grado abbia contestato sia nell'an che nel quantum la pretesa dell'attore, non è tenuto, nel caso di appello di quest'ultimo avverso la sentenza di rigetto della domanda, in ragione dell'insussistenza del diritto, a riproporre espressamente al giudice di secondo grado le proprie contestazioni in ordine al quantum, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata, costituendo quelle contestazioni mere difese, in relazione alle quali non opera, per l'appellato vittorioso in primo grado, l'onere di riproposizione stabilito per le eccezioni in senso proprio.

Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)