Sez. 5 - , Sentenza n. 9094 del 07/04/2017 (Rv. 646905 - 02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzione amministrativa per la violazione di norme tributarie - Estinzione della società destinataria - Trasmissibilità ai soci o al liquidatore - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
A seguito dell'estinzione della società, le sanzioni amministrative a carico di quest'ultima per la violazione di norme tributarie non sono trasmissibile ai soci ed al liquidatore, trovando applicazione l'art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997, che sancisce l'intrasmissibilità delle stesse agli eredi, in armonia con il principio della responsabilità personale, codificato dall'art. 2, comma 2, del detto decreto, nonché, in materia societaria, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., in l. n. 326 del 2003, che ha introdotto la regola della riferibilità esclusiva alle persone giuridiche delle sanzioni amministrative tributarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 8, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)