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Sez. 5, Sentenza n. 13730 del 03/07/2015 (Rv. 635833 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE | Violazioni tributarie - Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Disciplina applicabile alle sole violazioni contestate o alle sanzioni irrogate dopo la sua entrata in vigore - Verbale di constatazione notificato anteriormente - Specifica contestazione - Inapplicabilità della nuova disciplina.
Stato
decisa il 2015-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635833-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica, l'art. 7, comma 1, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, si applica solo alle violazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non siano state ancora contestate o la sanzione irrogata. Ne consegue che qualora il processo verbale di constatazione, contenente la specifica contestazione delle violazioni accertate, sia stato notificato in data anteriore, resterà applicabile la previgente disciplina di cui all'art. 11 del d.lgs. 18 settembre 1997, n. 472.

Riferimenti normativi: Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/09/1997 num. 472 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)