Sez. 3, Sentenza n. 3936 del 01/04/1992 (Rv. 476509 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | A persona di famiglia - Requisiti - Rapporto di convivenza - Nozione - Accettazione dell'atto senza riserve, da parte di persona di famiglia - Validità della notificazione - Limiti.
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio
La notificazione mediante consegna a persona di famiglia, ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ. non postula necessariamente un rapporto di convivenza con il destinatario dell'atto, intendendosi il termine di "convivenza" nello stretto senso di appartenenza allo stesso nucleo familiare, considerato che l'espressione adottata dal citato art. 139, secondo comma è comprensiva non solo delle persone in rapporto di stabile convivenza con il destinatario, ma anche dei soggetti legati allo stesso destinatario da vincoli di sangue o di parentela, comportanti diritti e doveri reciproci e che implicano la presunzione della successiva consegna al destinatario. Ne consegue che ove la persona di famiglia trovata dall'ufficiale giudiziario nella casa di abitazione del destinatario accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa solo se il notificando, che assume di non avere ricevuto l'atto, dia la dimostrazione che la presenza del familiare in casa era del tutto occasionale e momentanea.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)