Sez. 2, Sentenza n. 615 del 19/01/1995 (Rv. 489769 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Persona di famiglia ex art. 139 cod. proc. civ. e ex art. 7 della legge n. 890 del 1982 - Nozione - Familiare la cui presenza in casa non è occasionale - Inclusione - Onere probatorio di chi assume di non aver ricevuto l'atto.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
In tema di notificazioni, l'espressione "persona di famiglia" adoperata nell'art.. 139 cod. proc. civ. e nell'art. 7 della legge 20 novembre 1982 n. 890, recante norme in materia di notificazioni a mezzo posta, dovendo essere interpretata in relazione al quadro generale del sistema, nel quale fra le persone cui può consegnarsi copia dell'atto da notificare è previsto persino il vicino di casa che accetti di riceverla, va intesa in senso relativamente ampio sì da ricomprendervi anche i familiari la cui presenza in casa non abbia carattere del tutto occasionale, restando a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare la mera occasionalità di tale presenza, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche circa la residenza del familiare quando, non essendo di epoca prossima alla data della notifica, non forniscano elementi idonei sulla situazione di fatto esistente a quella data.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)