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Sez. 3, Sentenza n. 4451 del 13/05/1996 (Rv. 497572 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI | Presso un unico procuratore - Consegna di una sola copia dell'atto - Inesistenza della notificazione - Costituzione delle parti o di alcune di esse o compimento di attività difensive da parte delle stesse anteriore alla scadenza del termine per impugnare - Decadenza dall'impugnazione.
Stato
decisa il 1996-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497572-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - A PIÙ PARTI

Qualora la notificazione dell'impugnazione a più parti presso un unico procuratore sia stata eseguita mediante consegna di una sola copia e debba perciò considerarsi giuridicamente inesistente, la costituzione delle parti o di alcune di esse o il compimento da parte di esse di attività processuali difensive come nel procedimento di Cassazione la presentazione del controricorso, vale a rimuovere l'impedimento alla valida instaurazione del rapporto processuale con effetto "ex nunc", mentre allorché la costituzione o le dette attività difensive abbiano avuto luogo dopo la scadenza del termine per impugnare non valgono ad impedire le conseguenze della già verificatasi decadenza dall'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)