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Sez. 2, Sentenza n. 16574 del 19/07/2006 (Rv. 591443 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Previsione regolamentare di una distanza minima dal confine - Conseguenze - Operatività del criterio della prevenzione - Esclusione - Indicazione della norma di un minimo assoluto senza specificazioni - Sufficienza.
Stato
decisa il 2006-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591443-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

Il principio secondo cui, quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima della costruzione dal confine, non solo non può costruirsi sul confine stesso, ma non opera nemmeno il criterio della prevenzione, non potendo esso conciliarsi con il carattere assoluto della prescrizione regolamentare, trova applicazione anche nel caso in cui la norma locale si limiti a stabilire, senza ulteriori e successive specificazioni, che la distanza tra costruzioni deve rispettare un minimo assoluto, non incidendo tale incompiutezza sulla chiara volontà della fonte normativa di escludere tanto la facoltà di edificare sul confine, quanto l'operatività del criterio della prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)