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Sez. 2, Sentenza n. 627 del 17/01/2003 (Rv. 559820 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA) | Previsione regolamentare di una distanza minima dal confine - Rilevanza - Operatività del criterio della prevenzione - Esclusione - Fondi separati da una striscia di terreno appartenente a terzi - Obbligo del rispetto delle distanze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559820-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CRITERIO DELLA PREVENZIONE (COSTRUZIONE SUL CONFINE O CON DISTACCO) - REGOLAMENTI EDILIZI (INCIDENZA)

Quando il regolamento edilizio locale prevede una distanza minima delle costruzioni dal confine, il criterio della prevenzione non opera perché l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto; tra l'altro, un tale obbligo va rispettato anche nell'ipotesi in cui i fondi, anziché essere contigui, siano separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)