Sez. 2, Sentenza n. 6949 del 22/05/2001 (Rv. 546866 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Fusione di società - Mancata comunicazione o notificazione di tale evento - Effetti - Ultrattività della procura conferita anche per il giudizio di appello - Impugnazione della sentenza da parte del difensore - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
Nel caso in cui l'estinzione di una società per incorporazione in un'altra, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado non sia stata dichiarata ai sensi dell'art.300 cod. proc. civ. dal difensore munito di procura anche per il giudizio di appello, legittimamente questi in forza dell'ultrattività della procura conferitagli da colui che è stato il legale rappresentante della società incorporata, può proporre l'atto di impugnazione in nome della stessa società.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2502, Cod. Civ. art. 2504, Cod. Civ. art. 2504 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)