Sez. U, Sentenza n. 1231 del 21/02/1984 (Rv. 433374 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTI SOPRAVVENUTI NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO DEL PROCESSO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO IN UDIENZA O MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI A CURA DEL PROCURATORE - EFFETTI E CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DETTO PROCURATORE - VALIDITÀ PER LA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE D'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL RIPETUTO PROCURATORE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - EVENTI SOPRAVVENUTI NEL CORSO DI UN GRADO DI MERITO DEL PROCESSO, PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA DICHIARAZIONE DELL'EVENTO IN UDIENZA O MANCATA NOTIFICAZIONE ALLE ALTRE PARTI A CURA DEL PROCURATORE - EFFETTI E CONSEGUENZE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL DETTO PROCURATORE - VALIDITÀ PER LA DECORRENZA DEL TERMINE BREVE D'IMPUGNAZIONE - IMPUGNAZIONE PROPOSTA DAL RIPETUTO PROCURATORE - AMMISSIBILITÀ.*
La morte o la perdita della capacità della parte costituita, che sopravvengano nel corso di un grado di merito del processo, prima della chiusura della discussione, sono regolamentate esclusivamente dalle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse Disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi ove verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato, ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla chiusura della discussione, la morte o la perdita della capacità della parte rappresentata, in precedenza intervenute, la posizione di detta parte rappresentata rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente od ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, fino a quando, nella successiva fase d'impugnazione, non si costituiscano gli eredi della parte defunta od il rappresentante della parte incapace, ovvero il procuratore di tale parte, originariamente munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, non dichiari in udienza o notifichi alle altre parti il verificarsi dell'evento, ovvero infine, in caso di contumacia, l'evento medesimo non sia notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario. Da tanto consegue, per il caso di decesso od incapacità della parte costituita sopravvenuti in un grado del giudizio di merito e prima della chiusura della discussione, senza che il procuratore abbia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento, che la notificazione della sentenza, fatta al procuratore medesimo, a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, e che il procuratore stesso, ove l'originaria procura alla lite sia valida anche per l'ulteriore grado del processo, è legittimato a proporre impugnazione in rappresentanza della parte deceduta od incapace, da considerarsi processualmente ancora in vita o capace. (V 2890/83; (V 4925/80, mass n 408778; (V 5175/77, mass n 388800; (V 772/68; (contra 3155/82, mass n 421098; (contra 3888/80, mass n 407770; (contra 6522/79, mass n 403267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)