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Sez. L, Sentenza n. 6079 del 11/07/1987 (Rv. 454424 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DISCIPLINA EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CARATTERE ESCLUSIVO - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DI TALI EVENTI - EFFETTI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE EX ART. 285 COD. PROC. CIV. - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE D'IMPUGNAZIONE - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ESTINZIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454424-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DISCIPLINA EX ART. 300 COD. PROC. CIV. - CARATTERE ESCLUSIVO - OMESSA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DI TALI EVENTI - EFFETTI - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA AL PROCURATORE EX ART. 285 COD. PROC. CIV. - DECORRENZA DEL TERMINE BREVE D'IMPUGNAZIONE - IDONEITÀ - FATTISPECIE RELATIVA AD ESTINZIONE PER INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ.*

La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio, che sopravvengono nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione, sono disciplinate esclusivamente dalle Disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ., restando preclusa ogni integrazione od interferenza delle diverse Disposizioni che regolano gli effetti di detti eventi verificatisi in successivi momenti del rapporto processuale. Pertanto, qualora il procuratore, unico legittimato in quanto titolare del relativo negozio processuale, ometta di dichiarare in udienza, o di notificare alle altre parti, la morte o la perdita della capacità della parte rappresentata, la posizione di questa rimane stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente ed ancora capace, con correlativa ultrattività della procura alla lite, con l'ulteriore conseguenza che la notificazione della sentenza, fatta al procuratore medesimo a norma dell'art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione. (principio affermato, nella specie, in relazione alla mancata dichiarazione o notificazione dell'Estinzione - per incorporazione - di società). (V 2725/87, mass n 451834; (V 4737/84, mass n 436635; (V 1231/84, mass n 433374).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)