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Sez. 3, Sentenza n. 1031 del 14/04/1970 (Rv. 346574 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DEL RELATIVO OBBLIGO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346574-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - RAPPORTO AL PM - INOSSERVANZA DEL RELATIVO OBBLIGO - DEDUCIBILITA COME MOTIVO DI RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La mancata osservanza dell'Obbligo di fare rapporto al procuratore della Repubblica, ex art 3 cod proc pen, non puo essere dedotta come motivo di ricorso per Cassazione, essendo tale Obbligo posto nell'interesse superiore della giustizia e non gia a tutela delle parti private. (Conf 3687-69, massima n 343936 ed altre ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)