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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19937 del 10/08/2017 (Rv. 645202 - 02)

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE | Associazione in partecipazione – Fallimento dell’associante – Diritto dell’associato di far valere nel passivo il proprio credito – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645202-02

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - UTILI E PERDITE - PARTECIPAZIONE - IN GENERE

In tema di associazione in partecipazione, nel caso di fallimento dell’associante, che determina lo scioglimento dell’associazione ai sensi dell’art. 77 l. fall., l’associato ha diritto di far valere nel passivo del fallimento il credito per quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalle perdite a suo carico, costituendo elemento essenziale del contratto, come si evince dall’art. 2549 c. c., la pattuizione a favore dell’associato di una prestazione correlata agli utili di impresa e non ai ricavi, i quali ultimi rappresentano in se stessi un dato non significativo circa il risultato economico effettivo dell’attività di impresa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Cod. Civ. art. 2553, Legge Falliment. art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)