Sez. 2, Sentenza n. 1773 del 20/05/1969 (Rv. 340837 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - PRESCRIZIONI - ACCETTAZIONE DEL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI - RATIFICA DELL'EREDE - AUTONOMA EFFICACIA INTERRUTTIVA - DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE - UTILIZZABILITA PER LA RATIFICA DEL CHIAMATO.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - ACCETTAZIONE DELLA EREDITA - PRESCRIZIONI - ACCETTAZIONE DEL FALSUS PROCURATOR - VALIDITA - CONDIZIONI - RATIFICA DELL'EREDE - AUTONOMA EFFICACIA INTERRUTTIVA - DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE DI PRESCRIZIONE - UTILIZZABILITA PER LA RATIFICA DEL CHIAMATO.*
L'accettazione espressa o tacita di eredita puo essere realizzata anche da manifestazione di volonta del gestore, non dotato di poteri rappresentativi, purche le sue iniziative vengano ratificate dall'erede. L'atto del falsus procurator, pur non essendo autonomamente idoneo ad inserirsi nella sfera giuridica del rappresentato, non e tuttavia privo di Rilevanza giuridica, in quanto fa cessare lo stato di inazione che sta a base della prescrizione e determina la interruzione di questa, ponendo nel nulla il tempo gia passato e dando inizio ad un nuovo corso del termine prescrizionale. Consegue che il termine di prescrizione entro il quale l'erede puo efficacemente ratificare gli Atti compiuti in suo nome ed interesse dal gestore va calcolato dalla cessazione di tale attivita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. Abrog. art. 943, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 480 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 252, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 252, Cod. Civ. art. 1399, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)