diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9113 del 17/04/2007 (Rv. 596182 - 01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Riscossione di crediti da parte di enti previdenziali - Utilizzazione del procedimento di formazione del ruolo - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Legittimazione passiva del solo ente impositore - Sussistenza - Necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596182-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale conseguente alla formazione del ruolo dei crediti degli enti previdenziali (nella specie della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense) il concessionario - soggetto destinatario del pagamento, ma non contitolare del diritto di credito - non assume la qualità di contraddittore necessario, per cui l'adempimento della notifica anche nei suoi confronti del ricorso in opposizione, richiesta dall'art. 24, comma quinto, del d. lgs. n. 46 del 1999, assolve alla funzione di una mera "denuntiatio litis", per portare a sua conoscenza la pendenza della controversia, ma non costituisce una "vocatio in jus".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 24/09/2002 num. 209, Legge 22/11/2002 num. 265, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)