Sez. L, Sentenza n. 5265 del 30/05/1994 (Rv. 486821 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere | Clausola prevedente il tempo parziale - Nullità per difetto della forma scritta - Effetti - Invalidità dell'intero contratto e automatica instaurazione del tempo pieno - Esclusione - Diritto del lavoratore alla retribuzione proporzionalmente ridotta - Sussistenza ex art. 2126 cod. civ. - Diritto alla retribuzione corrispondente all'orario normale - Spettanza - Condizioni.
Lavoro - Lavoro subordinato - Orario di lavoro - In genere
In relazione alla disciplina dell'art. 5 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863) la clausola del contratto di lavoro, conclusa verbalmente, che prevede l'esplicazione di un'attività lavorativa a tempo parziale, è affetta da nullità per difetto del requisito della forma scritta; tale nullità non implica, ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., l'invalidità del l'intero contratto (a meno che non risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte che è colpita da nullità), né produce l'automatica instaurazione di un rapporto a tempo pieno. In tale ipotesi di nullità della clausola, al lavoratore, che ha svolto una prestazione corrispondente al tempo così concordato, può essere attribuita, a norma del primo comma dell'art. 2126 cod. civ., soltanto la retribuzione proporzionata alla prestazione in concreto eseguita, mentre il diritto alla retribuzione corrispondente all'orario normale può essere riconosciuto ove sia fornita la prova (a carico del lavoratore) che le parti avevano voluto stipulare un contratto di lavoro a tempo pieno, con successiva riduzione dell'orario di lavoro da parte del datore di lavoro, e che il dipendente ha messo a disposizione di quest'ultimo le proprie energie lavorative anche oltre l'orario ridotto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)