diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 111 del 1986

Decisione
decisa il 1986-03-22, depositata il 1986-04-23
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:111
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11951

  • Tributi in genere
  • Riforma tributaria del 1971
  • Perfezionamento del sistema di sanzioni connesse alle violazioni degli obblighi tributari
  • Delega al governo
  • Asserito difetto di "oggetti definiti" e di "principi e criteri direttivi"
  • Pretesa illegittimità della norma delegante e in via derivata della norma attuativa della delega in materia di sanzioni per le violazioni degli obblighi connessi alla dichiarazione IVA
  • Infondatezza della questione.
Leggi la massima
Con l'assegnare al legislatore delegato il compito di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge-delega prevedeva, il legislatore delegante ha circoscritto la discrezionalità governativa alla sola scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare, con l'ulteriore, espresso limite della necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle violazioni (e ciò nella prospettiva di un perfezionamento del sistema sanzionatorio). Sicché, considerato in modo non avulso dal complesso del sistema - ed in riguardo soltanto alle sanzioni amministrative (dai limiti di rilevanza della questione essendo esclusa ogni considerazione concernente quelle penali) - l'art. 10, n. 11, della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, appare conforme all'art. 76 della Costituzione. (Infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost., della questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, comma secondo, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sotto il profilo che la delega al Governo in materia di sanzioni per la violazione di obblighi tributari non avrebbe riguardato "oggetti definiti" né fissato alcun principio e criterio direttivo, in via derivata assumendosi altresì illegittima la disciplina delle sanzioni per le violazioni di obblighi connessi alla dichiarazione I.V.A.).

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 43 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) in relazione all'art. 10, n. 11, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1979 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento sul ricorso proposto da Ugolini Italo iscritta al n. 34 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 dell'anno 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo; udito l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Con ordinanze 22 ottobre 1979 la Commissione tributaria di primo grado di Trento sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 43 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in relazione all'art. 10, secondo comma, n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, con riferimento all'art. 76 Cost.. Riferiva la Commissione che tale Ugolini Italo, titolare di omonima ditta corrente in Nave S. Felice, aveva presentato ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio I.V.A. di Trento, che gli aveva irrogato la pena pecuniaria di Lit. cinquecentomila per ritardata allegazione del prescritto elenco fornitori alla denuncia annuale per il 1973. Accogliendo la proposta pregiudiziale del ricorrente, l'ordinanza rilevava che l'ampiezza della delega legislativa, di cui all'art. 10, secondo comma, n.11 impugnata, non sembrava ossequiente ai principi posti dall'art. 76 Cost. in quanto non sarebbero ravvisabili né la "determinazione di principi e criteri direttivi" né gli "oggetti definiti" di cui parla il parametro costituzionale: in guisa che le statuizioni contenute nell'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 risulterebbero frutto di libera scelta del Governo anziché espressione di delega del Parlamento. Secondo il Giudice tributario, infatti, la legge delega non precisa quali atti costituiscano violazioni da assoggettare a sanzioni, né individua quali, per la maggiore gravità, debbano essere puniti con pena detentiva. D'altra parte, la delega nemmeno fissa alcun criterio direttivo per la graduazione delle pene in rapporto alla entità delle violazioni, né detta principi distintivi per la scelta in ordine alla specie delle sanzioni, né infine, indica elementi idonei a configurare il rapporto fra imposta evasa e sanzione. Ad avviso del rimettente, tali carenze sarebbero tanto più gravi in quanto il sistema sanzionatorio delegato prevede perfino restrizioni della libertà personale. L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Innanzi alla Corte Costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto declaratoria d'infondatezza della questione. Nell'atto di intervento, infatti, l'Avvocatura, contestando punto per punto i rilievi del Giudice tributario, faceva notare che i criteri direttivi e la determinazione dei principi non dovevano essere ricercati esclusivamente nel n. 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge delega, ma nell'intero complesso normativo e nelle stesse leggi vigenti al momento della riforma, che l'Esecutivo doveva adeguare a quest'ultima. Peraltro, risultava evidente che gli atti sanzionabili non potevano essere se non quelle violazioni delle norme I.V.A. da cui può derivare evasione dell'imposta, perfettamente individuate e sanzionate proprio nel sistema delineato dagli artt. da 41 a 50 del Decreto, giusta i principi della legislazione preesistente. Era pure chiaro - secondo l'Avvocatura - che quello dei "fatti più gravi" era criterio direttivo sufficiente a dare attuazione alla riserva di legge in materia di pene detentive, e che il Governo si era scrupolosamente attenuto alla direttiva: e ciò, benché il punto fosse assolutamente irrilevante in relazione alla questione da decidere. Né si poteva pretendere maggiori precisazioni in ordine alla graduazione delle pene rispetto alla entità delle violazioni, oltre al criterio chiaramente espresso dalla legge delega con il riferimento "alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni". : La sollevata questione non è fondata. Come ha rilevato l'Avvocatura Generale dello Stato, è esatto che principi e criteri direttivi (si tratti o non di concetti distinti) non sono comunque contenuti esclusivamente nel punto 11 del secondo comma dell'art. 10 della legge delega, ma si rinvengono anche nel punto 7 dello stesso comma e nel primo comma. In realtà, poi, è a tutto il complesso del sistema che occorre avere riguardo per giudicare della conformità della delega ai rigorosi principi fissati dalla Costituzione, tenendo conto che al legislatore delegato era stato assegnato un compito ben preciso: e, cioè, quello di adeguare la disciplina delle sanzioni tributarie già esistenti, e predeterminate dalla legge, alle riforme che la stessa legge delega prevedeva. Tale compito doveva essere svolto perfezionando il sistema delle sanzioni attraverso una migliore commisurazione delle sanzioni stesse alla effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni. Sono, dunque, le nuove norme tributarie a disporre innanzitutto i vari obblighi sostanziali e formali dei contribuenti: obblighi che già configurano quei precetti che non restano, perciò, affidati all'inventiva del legislatore delegato. Per altro verso, poi, è il sistema tributario vigente, e quindi ancora una volta la legge non delegata, a prevedere le sanzioni amministrative dirette, che il legislatore delegato può comminare per la inosservanza di quei precetti. Né la discrezionalità del legislatore delegato nella scelta dei precetti da sanzionare e delle sanzioni da adottare è senza limiti, posto che il delegante l'ha espressamente subordinata alla necessità di commisurare e graduare queste ultime alla entità delle violazioni. Si tratta, perciò, di una discrezionalità minima, tale da rendere possibile al potere delegato di adeguare la disciplina della situazione preesistente alla riforma, perfezionando il sistema delle sanzioni, così come la delega prescrive. Ed è appena il caso di osservare che la Corte intende riferirsi alle sanzioni amministrative, essendo esclusa dai limiti di rilevanza della questione proposta ogni considerazione concernente le sanzioni penali. Così come, peraltro, appare evidente che l'impugnazione dell'art. 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, meramente conseguenziale a quella relativa all'art. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825, deve essere parimenti respinta.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 n. 11 della l. 9 ottobre 1971, n. 825 e 43 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sollevata, dalla Commissione Tributaria di primo grado - sezione seconda - di Trento con ordinanza 22 ottobre 1979 (34/80), in riferimento all'art. 76 Cost.. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1986. F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze