Sez. 1, Sentenza n. 138 del 19/01/1985 (Rv. 438333 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - SPECIALI - FARMACIE - COMMERCIO DI "ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI" - ESONERO DALL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - DISPOSIZIONI RELATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - SPECIALI - FARMACIE - COMMERCIO DI "ARTICOLI SANITARI NORMALMENTE POSTI IN VENDITA NELLE FARMACIE SECONDO GLI USI" - ESONERO DALL'AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE - DISPOSIZIONI RELATIVE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Le Disposizioni degli artt. 45 della legge 11 giugno 1971 n. 426 e 57 del d.m. 14 gennaio 1972 (regolamento di esecuzione), che esonerano il farmacista dall'autorizzazione comunale per il commercio di "articoli sanitari normalmente posti in vendita nelle farmacie secondo gli Usi", non possono essere invocate con riguardo a merci (nella specie, sandali anatomici del dr. Scholl'S) la cui commercializzazione nelle sole farmacie non corrisponda ad una prassi generalizzata e consolidata per tutti i prodotti dello stesso tipo, ma a specifiche iniziative riguardanti i soli prodotti di una determinata marca. (V 1574/84, mass n 433651).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 45 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)