Sez. 1, Sentenza n. 3679 del 30/05/1988 (Rv. 458944 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - SPECIALI - FARMACIE - ART. 57 D.M. 14 GENNAIO 1972 - ILLEGITTIMITÀ.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - LICENZE COMMERCIALI - SPECIALI - FARMACIE - ART. 57 D.M. 14 GENNAIO 1972 - ILLEGITTIMITÀ.*
L'art. 45 n. 2 della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio, nel disporre l'inapplicabilità di detta disciplina alle farmacie, circoscrive tale deroga ai prodotti farmaceutici o specialità medicinali, cioè a quelle merci che possono essere vendute soltanto nelle farmacie, o comunque sono assoggettate a speciale normativa (registrazione ministeriale). Pertanto, l'art. 57 del regolamento esecutivo della citata legge, di cui al d.m. 14 gennaio 1972, ove estende l'indicata deroga, oltre ai prodotti affini ed ai presidi medico-chirurgici, anche agli articoli sanitari (quali i sandali o zoccoli anatomici), che sono privi dei suddetti connotati, è illegittimo, e va conseguentemente disapplicato, per contrasto con il menzionato art. 45 n. 2 della legge n. 426 del 1971. (V 138/85, mass n 438333; (V 1574/84, mass n 433651).*
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 45 CORTE COST., DM 14/01/1972 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)