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Sez. 1, Sentenza n. 1468 del 09/03/1979 (Rv. 397798 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - REVOCATORIA DI ATTI COMPIUTI DAL COLPEVOLE DI UN REATO IN PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL SUO CREDITORE - SCIENTIA FRAUDIS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397798-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI - REVOCATORIA DI ATTI COMPIUTI DAL COLPEVOLE DI UN REATO IN PREGIUDIZIO DELLE RAGIONI DEL SUO CREDITORE - SCIENTIA FRAUDIS - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Il requisito della scientia fraudis da parte del terzo contraente, al fine della revocatoria degli Atti compiuti dal colpevole di un reato in pregiudizio delle ragioni del suo creditore, a norma dello art 193 cod pen, cosi come al fine della revocatoria ordinaria prevista dall'art 2901 cod civ, non richiede lo specifico proposito di concorrere a determinare quel pregiudizio, ma si realizza anche con la reale possibilita di conoscenza del medesimo, ovvero con l'ignoranza determinata da colpa grave, alla stregua delle circostanze oggettive e del criterio dell'id quod plerumque accidit. (V 68/77, mass n 383575; (V 713/73, mass n 362901).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Pen. art. 193

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)