Sez. 1, Sentenza n. 5602 del 18/06/1996 (Rv. 498151 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO | Messa in vendita di prodotti alimentari privi delle indicazioni prescritte - Organi abilitati all'accertamento della violazione - Dirigenti dei laboratori di analisi - Abilitazione - Sussistenza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO
In base al combinato disposto dei commi primo, quarto e quinto dell'art. 15, legge 24 novembre 1981 n. 689, il potere di accertamento delle violazioni amministrative prefigurate dalla stessa legge, oltre che agli organi previsti in via generale dal precedente art. 13, è attribuito anche ai dirigenti dei laboratori di analisi nell'ipotesi in cui l'accertamento medesimo non può essere effettuato se non mediante analisi di campioni di sostanze alimentari (fattispecie concernente la messa in vendita di prodotti alimentari privi delle indicazioni previste dall'art. 13, comma secondo, d.P.R. 18 maggio 1982 n. 322).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 13, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15, DPR 18/05/1982 num. 322 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)