diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8756 del 10/08/1991 (Rv. 473484 - 01)

Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento | Analisi di campioni - Revisione dell'analisi - Mancata comunicazione all'interessato dei risultati - Conseguenze.
Stato
decisa il 1991-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473484-01

Sanzioni amministrative - Applicazione - Atti di accertamento

In tema di violazioni amministrative per il cui accertamento sono compiute analisi di campioni, la mancata comunicazione all'interessato dei risultati della revisione dell'analisi, come prescritto dall'art. 15, commi terzo e quarto, della legge 24 novembre 1981 n. 689, comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la pena pecuniaria (ex art. 14, ultimo comma, legge cit.), attesa l'equiparazione legislativa (comma quinto art. 15 cit.) tra contestazione della violazione, nel caso in cui non vi è necessità di analisi, e comunicazione dei risultati delle analisi, nel caso in cui si proceda ad analisi o a revisione di questa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)