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Sez. 4, Sentenza n. 36990 del 04/07/2003 Ud. (dep. 26/09/2003) Rv. 226377 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO | Insussistenza dell'esiguità del danno e del pericolo - Sussistenza degli ulteriori indici di cui all'art. 34 del d.lgs n. 274 del 2000 - Applicabilità della causa di improcedibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: guida in stato di ebbrezza.
Stato
decisa il 2003-07-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226377-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - IMPROCEDIBILITÀ PER PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Nel procedimento davanti al giudice di pace la particolare tenuità del fatto quale causa di improcedibilità (art. 34 d.lgs.vo n. 274 del 2000) va stabilita avuto riguardo alla esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché alla sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato, i quali ultimi non sono alternativi ma concorrenti con il primo. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il danno o il pericolo non sia esiguo, la declaratoria di improcedibilità è esclusa anche nell'ipotesi in cui sussistano gli altri parametri di giudizio appena enunciati. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione del giudice di merito, il quale ha escluso la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 34 d.lgs.vo n. 274 del 2000, nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza (art. 186 c.d.s) di un'autovettura su una pubblica strada, pur considerando l'incensuratezza dell'imputato e l'occasionalità dell'episodio, rimasto isolato).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 34 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)